BONUS 1.000 EURO PER LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI E DELLO SPETTACOLO |
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Giovedì 17 Dicembre 2020 00:00 |
Con Circolare 146/2020 l'INPS ha comunicato la procedura telematica da seguire sul sito dell'INPS per ottenere i mille euro previsti dal Decreto Ristori Quater destinato ai lavoratori autonomi occasionali e dello spettacolo, ai i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, agli stagionali appartenenti (anche) a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti e agli incaricati alle vendite a domicilio. La procedura in scadenza il prossimo 15 dicembre è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda che tale indennità concorrerà alla formazione del reddito, mentre non darà luogo a nessuna forma di contribuzione figurativa, ne al pagamento degli assegni familiari. E' necessario rispettare delle condizioni per poter ottenere l'indennità. Le condizioni per i lavoratori stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali sono: - aver cessato involontariamente il lavoro nel periodo compreso tra 1 gennaio 2019 e 30 novembre 2020; - aver lavorato in tale periodo per almeno 30 giorni; - non percepire assegni di pensione o di disoccupazione; - non essere assunto alla data del 1° dicembre 2020. Le condizioni per i lavoratori dipendenti stagionali occupati in settori diversi da quello turistico e degli stabilimenti termali sono: - aver cessato involontariamente il lavoro nel periodo compreso tra 1 gennaio 2019 e 30 novembre 2020; - non percepire assegni di pensionamento al momento della presentazione della domanda; - non essere assunti a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda. Le condizioni per i lavoratori autonomi occasionali sono: - avere sottoscritto un contratto di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020; - essere iscritti alla gestione separata e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 aver accreditato almeno un contributo mensile; - non aver stipulato un nuovo contratto a partire dal 1° dicembre 2020. Le condizioni per i venditori a porta a porta o domicilio sono: - avere la partiti IVA aperta e l'iscrizione alla gestione separata alla data del 30 novembre 2020; - aver conseguito nel 2019 un reddito non superiore ad € 5.000,00. Le condizioni per l'ottenimento dell'indennità nel settore dello spettacolo sono: - essere iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo che abbiano versato il contributo per almeno 30 giornate contributive nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020; - non aver conseguito, nelle 30 giornata lavorate, un reddito superiore ad € 50.000;00; - non aver percepito redditi da pensione alla data del 30 novembre 2020; - non essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° dicembre 2020.
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LIMITI ALLA DEDUCIBILITA' AUTO AZIENDALI UTILIZZATE DAI SOCI |
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Lunedì 14 Dicembre 2020 21:41 |
Con ordinanza 26551 del 23 novembre 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'indetraibilità del costo dell'auto aziendale utilizzata dal socio di una srl. L'agenzia delle entrate aveva infatti contestato all'azienda l'indeducibilità del costo dell'auto aziendale e dei relativi costi accessori, carburante e pedaggi autostradali, per mancanza di inerenza della spesa poichè il socio utilizzava l'autovettura per coprire il percorso casa ufficio e ufficio casa ovvero utilizzava l'auto solo per scopi personali non inerenti la sfera aziendale. La società proponeva il ricorso ma non riuscendo a dimostrare che l'auto veniva utilizzata dal socio per attività inerenti lo scopo aziendale, ovvero visita ai clienti, visita ai fornitori, e più in generale utilizzo dell'auto per scopi aziendali (il socio non aveva un'altra auto da utilizzare per compiere il tragitto casa-ufficio-casa), la Corte di Cassazione dava ragione all'Agenzia delle Entrate.
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OPERAZIONE CASHBACK! |
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Mercoledì 09 Dicembre 2020 16:40 |
Dall'8 dicembre 2020 è attivo il Cashback ovvero una sorta di rimborso del 10% fino ad un massimo di € 150,00 ed un minimo di 10 operazioni, (limiti validi solo per dicembre 2020) che l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione direttamente sul vostro conto corrente dopo esservi registrati all'APP "IO" ed aver inserito sia gli estremi della carta di credito con cui eseguirete gli acquisti e sia il vostro IBAN dove verrà eseguito il rimborso. Andando a leggere le FAQ per il cashback sono ammesse tutte le spese eseguite nel territorio italiano con pagamenti elettronici fisici (non sono ammesse le spese su siti internet) ovvero transazioni eseguite tramite pos. L'unica limitazione potrebbe arrivare dal sistema pos utilizzato dagli esercenti. Questo perchè, mentre le operazioni pagobancomat saranno considerate valide a prescindere dalla strumentazione utilizzata, non si potrà dire la stessa cosa per il circuito delle carte di credito. Nel Cashback saranno ammesse anche le spese per il pagamento dei compensi ai professionisti, agli artigiani, ai commercianti, spese farmaceutiche sanitarie e mediche. Da gennaio 2021 l'importo di € 150,00 non sarà più mensile, come occasionalmente per dicembre, ma semestrale. Per avere un rimborso di € 150,00 bisognerà fare, nel corso di ogni semestre, almeno 50 acquisti. L'utilizzo del Cashback costituisce una vera e propria "misura" contro l'evasione fiscale, almeno dal punto di vista teorico. Infatti il contribuente, ingolosito dal un rimborso del 10%, dovrebbe essere portato ad utilizzare sempre meno il contante tracciando quindi gli acquisti e spingendo gli esercenti ad emettere scontrino/fattura.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Dicembre 2020 17:21 |
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