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IL DECRETO LEGGE 78/2010 E' STATO CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 |
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Venerdì 30 Luglio 2010 11:34 |
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La manovra Correttiva 2010 oggetto del decreto legge 78/2010 nella giornata di ieri, 29 luglio 2010 è stata convertita in Legge. Il testo integrale della legge in oggetto, la n°122/2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data odierna e riguarderà l'introduzioni di molteplici novità finanziarie che pur essendo già state accennate su questo sito, come il redditometro, altre misure atte a combattere l'evasione fiscale, etc. verranno riviste e specificate sulla base delle maggiori informazioni a disposizione susseguite dal momento della definizione del decreto legge e l'approvazione della legge stessa. Il fulcro centrale di tale normativa rimane comunque il contrasto all'evasione e l'applicazione del nuovo redditometro basato sulla ricostruzione induttiva del reddito sulla base delle spese sostenute, piuttosto che sulla base delle entrate dichiarate come avveniva in precedenza. Per l'analisi dettagliata degli articoli si rimanda alla consultazione del sito nei prossimi giorni.
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RITENUTA DEL 10% SUI BONIFICI LEGATI ALLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONI EDILI E RISPARMIO ENERGETICO |
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Giovedì 29 Luglio 2010 05:51 |
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Il D.L. 78/2010 tra le tante modifiche apportate ha incluso la trattenuta del 10% operata direttamente dagli Uffici Postali o Bancari sull'importo del bonifico eseguito dal contribuente. Con la Circolare 40/E e relativo Comunicato Stampa pubblicati nella giornata del 28 luglio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la procedura da eseguire per il calcolo della trattenuta. - Come primo elemento l'Agenzia ha chiarito che l'importo da assoggettare al calcolo della ritenuta del 10% deve essere quello del bonifico al netto dell'iva. - Proprio in materia di IVA, poiché l'operatore bancario/postale non è tenuto a conoscere l'aliquota applicata in fattura pagata tramite bonifico (ad esempio per le ristrutturazioni edili l'aliquota può essere anche del 10%), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la percentuale da utilizzare a "scorporo dell'IVA" dal bonifico è sempre del 20%. - Altro chiarimento di importanza fondamentale per quelle imprese che eseguono lavori già assoggettati a ritenuta d'acconto (esempio lavori eseguiti nei condomini che prevedono già la trattenuta della ritenuta d'acconto pari al 4%) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo ed esclusivamente in questi casi, dovrà essere applicata la ritenuta del 10% escludendo a monte la trattenuta operata dai condomini del 4%. - Per le ditte o professionisti che usufruiscono invece di regimi fiscali agevolati (ad esempio i contribuenti minimi) l'Agenzia ha previsto che tali aziende potranno utilizzare la ritenuta operata del 10% come importo a scomputo dell'imposta sostitutiva da versare al momento dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si può consultare il testo della circolare 40/E del 28 Luglio 2010
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Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Luglio 2010 06:19 |
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LE FRODI CAROSELLO: REATO DI ELUSIONE E CONTEMPORANEAMENTE TRUFFA AGGRAVATA |
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Mercoledì 28 Luglio 2010 11:18 |
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Le frodi carosello fanno parte di quella serie di azioni fraudolente che possono essere poste in essere dal contribuente/imprenditore al fine di ridurre il pagamento delle imposte calcolate al momento della dichiarazione dei redditi. La frode carosello in modo particolare si concretizza con l'indicazione in contabilità di fatture o documenti inesistenti, non giustificabili all'Amministrazione Finanziaria a seguito di controllo tributario, tramite l'esibizione di prove concrete legate alla sostenibilità del costo. La Corte di Cassazione infatti, con sentenza n° 27541 dello scorso 16 luglio 2010 ha stabilito che il contribuente imprenditore, che emette o riceve fatture legate ad operazioni inesistenti commette non soltanto un reato di elusione delle imposte ma anche di truffa aggravata.
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