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LA COMUNICAZIONE DELLE UTENZE TELEFONICHE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ENTRO IL 30 SETTEMBRE PER L'ANNO 2012 Stampa E-mail
Mercoledì 16 Maggio 2012 08:06

Circa un mese fa, il 18 Aprile 2012 attraverso un Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le modalità tecniche di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati inerenti i contratti telefonici siano essi di telefonia fissa, mobile o satellitare suddivise per utenze ad uso pubblico o utenze domestiche.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 settembre tramite il servizio Entratel per il 2012 e poi entro il 30 Aprile di ogni anno.  I dati comunicati potranno in questo modo essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria nel caso in cui il contribuente venga venga selezionato per un controllo fiscale.
I soggetti obbligati che non avranno dati da comunicare dovranno presentare una comunicazione negativa.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Maggio 2012 08:12
 
LEGITTIMA LA CARTELLA ESATTORIALE ANCHE SENZA AVVISO BONARIO DI IRREGOLARITA' Stampa E-mail
Martedì 15 Maggio 2012 23:36

La Corte di Cassazione con sentenza n° 7329/2012 ha definito legittima la cartella esattoriale derivante dalla liquidazione automatica della dichiarazione anche quando non sia stato notificato al contribuente il cosiddetto avviso bonario, ovvero la preventiva comunicazione d’irregolarità. Questo è quanto emerso dall'ultima delle sentenze della Corte di Cassazione pronunciata in merito al ricorso di una società vista notificarsi una cartella esattoriale per omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione IVA presentata.
La società in oggetto, dopo aver ricevuto la notifica diretta della cartella esattoriale, aveva richiesto la nullità della cartella per violazione all'articolo 6 c. 5 dello Statuto del Contribuente (L.212/2000) che stabilisce che in presenza di incertezze l'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente a fornire eventuali chiarimenti  entro un termine non inferiore ai 30 giorni. 
La Corte di Cassazione, come ormai accade da tempo, sostiene che gli omessi versamenti (che potrebbero rientrare soggettivamente in un discorso di incertezza)  non rientrano nell'ambito delle incertezze che ai sensi dell' ex articolo 54 bis del DPR 633/1972, obbligano l'Amministrazione Finanziaria ad inviare la comunicazione preventiva.
Sulla base di tale convinzione ha respinto il ricorso del contribuente.

 
L'IMU SUI FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI STRUMENTALI Stampa E-mail
Lunedì 14 Maggio 2012 23:59

Si ricorda che tutti i fabbricati rurali e terreni agricoli utilizzati come beni strumentali dagli agricoltori, esentati in precedenza dalla vecchia ICI, SONO ASSOGGETTATI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012 ALL'IMU.
Il Decreto Salva Italia (201/2011) in qualche modo pur assoggettando tali beni all'imposta in oggetto, aveva introdotto una sorta di riduzione dell'imposta riducendo il moltiplicatore della rendita catastale da 130 (valore ordinario) a 110.
Il D.L. 16/2012 ovvero il decreto semplificazioni convertito il L. 44/2012 è nuovamente intervenuto  su tale punto definendo delle nuove agevolazioni per ridurre la pressione fiscale sugli agricoltori. Ovvero ha portato il moltiplicatore della rendita catastale di tutti i terreni e fabbricati rurali  da 110 (moltiplicatore ridotto dl D.L. 201/2012) a 135 e nello stesso tempo ha:
- introdotto l'esenzione dell'imposta sui fabbricati rurali e terreni agricoli utilizzati come beni strumentali con valore fino ad € 6.000,00
- inserito delle riduzioni a scaglioni che vanno dal 70% al 25% dell'imposta a seconda del valore dei beni strumentali fino ad un importo massimo di € 32.000,00:
– (70% dell'imposta sul valore eccedente €  6,000,00 fino ad € 15.500,00);
– (50% dell'imposta sul valore eccedente € 15.500,00fino ad € 25.500);
– (25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500,00 fino a 32,000).
L'aliquota IMU ridotta da applicare su terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali è pari allo 0.2%. Per tutti gli altri fabbricati rurali l'aliquota rimane uguale a quella degli altri immobili.
Per tutti quei fabbricati rurali non ancora dichiarati come appartenenti alla categoria D/10 si avrà la possibilità di accatastarli come tali presso  il catasto urbano fino al prossimo 30 novembre 2012. In questi casi, data la mancanza di una rendita effettiva i primi 2 acconti dovranno essere calcolati secondo l'aliquota base e secondo la rendita presunta. Il versamento della prima rata ed eventualmente della seconda dovrà essere pari al 30% dell'imposta calcolata ed il conguaglio avverrà solo entro il 16 dicembre 2012.

 
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