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MINIMI RETRIBUTIVI COLF/BADANTI 2012 Stampa E-mail
Giovedì 26 Gennaio 2012 05:13

La Commissione Nazionale, ai sensi dell'articolo 43  ha aggiornato i valori minimi contrattuali retributivi del contratto nazionale Lavoro Domestico approvato nel 2007 e sottoscritto  dalla Federcolf, Fidaldo e Domina e tutte le associazioni dei lavoratori, l'accordo relativo alla variazione degli elementi economici  costituenti i minimi retributivi previsti per il C.C.N.L. Lavoro Domestico.
La decorrenza dei nuovi valori è retrodatata al 1° gennaio 2012 e l'aumento è stato determinato tenendo conto del contenuto dell'art. 36 del contratto stesso che prevede l'adeguamento dei minimali retributivi sulla base della variazione del costo della vita.
Sempre con decorrenza 1° gennaio 2012 sono variati i valori convenzionali relativi al vitto e l'alloggio secondo le disposizioni dell'ISTAT.

Si riportano i nuovi minimi retributivi previsti dal contratto nazionale dei lavoratori "Lavoro Domestico".


LAVORATORI  CONVIVENTI                          
LIVELLI                                                  VALORI MENSILI           INDENNITA' DI FUNZIONE

B1         ART.15 CCNL                                      541,24
BS1       ART.15 CCNL                                      562,38
A                                                                   595,36
UN     PRES. NOTTURNA                                   625,14              
C1         ART.15 CCNL                                      627,83
AS                                                                 703,61                                
B                                                                   757,73                                               
BS                                                                 811,85                                                 
C                                                                   865,99                                               
CS                                                                 920,11                                                                                         
BSN  (BS + ASSISTENZA NOTTURNA)                933,33               
CSN  (CS + ASSISTERNZA NOTTURNA)            1.058,12
D                                                                1.082,48                             160,07
DS                                                              1.136,60                             160,07
DSN (DS + ASSISTENZA NOTTURNA)              1.307,10

 

LAVORATORI NON CONVIVENTI                           
LIVELLI                      VALORI ORARI

A                                     4,33
AS                                   5,10
B                                     5,42
BS                                   5,74
C                                     6,06
CS                                   6,37
D                                     7,36
DS                                   7,68

 

 

INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO
COLAZIONE / PRANZO             CENA         ALLOGGIO   TOTALE GIORNALIERO
1,81                                       1,81             1,57                 5,19

 

 

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio 2012 08:03
 
AUMENTANO I TERMINI PER LA PRESCRIZIONE DEI REATI TRIBUTARI Stampa E-mail
Mercoledì 25 Gennaio 2012 10:26

L'articolo 2934 del Codice Civile definisce l'istituto della prescrizione come l'estinzione del diritto dovuto al mancato esercizio dello stesso per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione in termini di reati tributari è stata più volte presa in considerazione in quanto determina l'esinzione del reato. Ovvero al trascorrere di un determninato periodo di tempo il reato commesso, salvo casi limiti quali delitti  puniti con ergastoli, si estingue per decorrenza dei termini.
I termini della prescrizione per i reati tributari venivano rimandati, ai sensi della formulazione ordinaria del D.Lgs 74/2000 alle regole generali del Codice Civile e di conseguenza  in materia di reati tributari la durata processuale non doveva essere superiore a 6 anni o al massimo, in presenza di elementi interruttivi, non doveva andare oltre i 7 anni e 6 mesi.
Con la Legge 148/2011 si sono andati a definire dei nuovi termini su misura per i reati tributari. In particolare i termini dell aprescrizione passano da 6 ad 8 nel primo caso e da 7 anni e 6 mesi a 10 anni nel secondo caso.
I termini di durata processuale di 6 e 7 anni e 6 mesi resteranno invece uguali per i reati inerrenti l'omesso versamento, l'indebita compensazione e la sottrazione di documentazione fraudolenta.
Per quanto concerne invece tutti i reati relativi a dichiarazioni fraudolente ottenute con fatture false o false movimentazioni, omesse dichiarazioni, occultamento di scritture contabili,  e tutti gli altri reati previsti dagli articoli 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del D. Lgs. 74/2000 in questi casi i termini ordinari sono aumentati di 1/3 ovvero da 6 anni si passa ad 8 anni.
Si ricorda infine che in merito alla prescrizione, questa non si estingue in caso di verbali di constatazione o da atti di accertamento delle suddette violazioni ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 74/2000.

 
SENTENZA CASSAZIONE SCRITTURE CONTABILI Stampa E-mail
Martedì 24 Gennaio 2012 09:38

Lo scorso 17 gennaio 2012 la Corte di Cassazione con sentenza n° 1377 ha stabilito che viene considerato reato di occultamento delle scritture contabili tutto quanto diversamente indicato dall'art. 22 comma 3 del D.P.R. 600/73.
Secondo tale articolo infatti il contribuente, a seconda del tipo di attività esercitata è tenuto a conservare la documentazione per gli anni richiesti anche se non di natura strettamente tributaria.
Nel caso specifico della sentenza è stato contestato ad un agente di vendita immobiliare, alcuni atti preliminari di compravendita dai quali risultava che una riduzione dei prezzi definiti poi in fase di rogito.

 
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