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MODELLO UNICO 2012 E SPESE DI RISTRUTTURAZIONE |
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Venerdì 10 Febbraio 2012 20:55 |
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Come ormai definito nel decreto Salva Italia (D.L. 201/2011) le spese di ristrutturazione al 36% sono entrate a far parte del T.U.I.R. e, a differenza delle spese legate al risparmio energetico 55%, non sarà più necessario aspettare il decreto milleproroghe di fine anno per sapere se il riconoscimento della detrazione varrà o meno per l'anno successivo. A seguito di tale decisione la prima conseguenza è stata la modifica del modello Unico che a partire già dal 2012 ospiterà nella nuova sezione, sezione III B i lavori iniziati nel corso del 2011. Altra modifica rilevante è l'introduzione per la prima volta dei dati catastali dell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione. Tali dati dovranno essere esposti nei righi RP51, RP52 ed RP53. Elemento importante da considerare è la colonna 2 di tali righi. Infatti tale colonna andrà compilata solo in 2 casi: - nel caso in cui i lavori di ristrutturazione siano iniziati prima del 14 maggio 2011 quando l'invio preventivo dell'inizio lavori era ancora obbligartorio (soppresso da tale data dal D.L. 70/2011) - nel caso di interventi su parti condominali eseguiti dopo il 14 maggio 2011. Barrare la casella indica infatti la ripartizione della spesa tra i vari condomini.
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LE NUOVE SANZIONI PER L'APPRENDISTATO |
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Giovedì 09 Febbraio 2012 17:00 |
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Lo scorso 23 gennaio 2012 L'INAIL, con nota 434, ha fornito indicazioni circa le sanzioni che dovessero essere erogate in caso di inosservanza della normativa in materia di apprendistato previsto dal D.Lgs 167/20100 pattuito prima dal nuvo T.U. in vigore dal 25.10.2011,e poi dal T.U ultimo in vigore dal 25.4.2012. In tutti i casi l'articolo 7 comma 1 e 2 del D.Lgs 167/2011 prevede due diverse tipologie di sanzioni: - la prima relativa alla mancata formazione professionale. In questo caso la sanzione consiste nel versamento della differenza contributiva tra versamento contributivo dovuto in caso di assunzione ordinaria all'ultimo livello raggiungibile dalla qualifica indicata nel contratto e versamenti contributivi versati, a meno che ci sia ancora il tempo di eseguire i corsi di formazione necessari per eseguire il periodo d'apprendistato. Gli ispettori comunque avranno il compito di segnalare con le consuete modalità l'inadempimento alla Direzione Territoriale del Lvoro Competente. - la seconda inadempienza concerne l'inosservanza dell'applicazione dellle disposizioni contrattuali da parte del datore di lavoro. In questi casi il datore di lavoro potrà essere sanzionato con un'ammenda pecunaria con un importo variabile oscillante tra gli € 100,00 ed gli € 600,00 euro sanzione triplicata in caso di soggetto recidivo. Questa tipologia di sanzione viene erogata quando gli ispettori non dispongono di una forma scritta di contratatto o di un contratto di prova, la mancanza di un tutor aziendale o comunque di un referente, la definizione di una retribuzione a cottimo senza il rispetto dei livelli retributivi previsti dal CCNL di riferimento. In questo ultimo caso è importante sottolineare che la comunicazione d'assunzione al Centro dell'impiego tramite il programma "La Bussola" non è sufficente a giustificare la presenza di un regolare contratto d'assunzione. Sarà necessario presentare copia formale del contratto controfirmato dal dipendente. Inoltre nel caso di mancanza anche della comunicazione d'assunzione al centro dell'impiego si ricadrà nella sanzione più grave che è quella relativa alla sanzione legata al lavoro nero.
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GESTIONE SEPARATA INPS 2012 PER PARASUBORDINATI ED ISCRITTI AD ALTRE CASSE |
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Mercoledì 08 Febbraio 2012 16:13 |
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l'INPS con Circolare n° 16/2012 ha comunicato l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota da applicare agli iscritti alla gestione separata prevista dalla L. 335/95 Per tali iscritti l'aliquota contributiva complessiva, già a partire dal mese i Gennaio 2012 si attesta a 27,72% (lo 0,72% è legato alla copertura di fenomeni quali maternità, malattia assegni damiliari ecc.). All'interno della gestione separata, rientrano anche quelle categorie di contribuenti che versano i contributi ad altre casse o che risultano essere pensionati e che hanno diritto alla riduzione dell'aliquota ordinaria. In questo caso, pur restando ridotta, l'aliquota ha registrato l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota passando dal 17 al 18%. Si ricorda però che i compensi erogati entro il 12 gennaio 2012 scontano ancora le aliquote in vigore del 2011.
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