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Area Lavoro -
Gestione del personale
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Venerdì 06 Agosto 2010 01:38 |
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Con la circolare del 3 agosto 2010 n° 106 l'INPS ha comunicato le nuove regole di rateizzazione dei debiti Inps. Il datore di lavoro infatti, per presentare un'istanza di dilazione sui pagamenti non eseguiti alle regolari scadenze, non dovrà più versare una quota pari ad 1/12 dell'importo della quota prelevata ai lavoratori in un'unica soluzione per aderire al piano d'ammortamento. Quindi a partire dal 3 agosto 2010: - il contribuente datore di lavoro, potrà richiedere la rateizzazione del debito maturato nei confronti dell'Inps senza anticipare in un unico versamento 1/12 dei contributi trattenuti ai propri lavoratori, anche se in presenza di specifiche situazioni non potrà essere evitata l'inoltro della denuncia di reato per appropriazione di somme indebite all’Autorità Giudiziaria competente; - una volta accordato il piano d'ammortamento rateale, il contribuente dovrà pagare prima o contemporaneamente la prima rata prevista dal piano in sede di sottoscrizione dello stesso. La domanda di rateazione potrà riguardare somme accertate dall'ente previdenziale in mancanza di versamenti eseguiti entro i termini di legge, oppure di somme richieste a seguito del ricevimento di un avviso bonario o comunque prima che il debito maturato nei confronti dell'INPS non venga iscritto al ruolo oppure in caso di iscrizione a ruolo la cartella non sia stata ancora notificata al contribuente. La rateizzazione poi potrà essere concesso fino ad un massimo di 24 rate direttamente dall'INPS e prolungata a 36 o 60 rate se in presenza di situazioni particolari ma con relativo consenso favorevole espresso da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se invece le somme risulteranno iscritte a ruolo, la domanda di rateizzazione dovrà essere presentata all'Agente di riscossione che potrà rateizzare il debito fino a 72 rate.
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