CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Nell’ambito della Finanza Agevolata, è necessario precisare che la Legge di Bilancio 2021 (178/2020 del30/12/2020) ha destinato milioni di  Euro al Piano di Transizione 4.0 per aiutare le imprese ad uscire dalla crisi economica provocata dal Covid19. Secondo tale legge sono oggetto di credito d’imposta tutti i nuovi beni strumentali acquistati tra il 16/11/2020 ed il 30 giugno 2023. Per usufruire di tale credito peri beni acquistati nel 2023 l’ordine tuttavia dovrà essere stato concordato e approvato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e dovrà essere effettuato almeno il pagamento di un acconto pari al  20% del prezzo pattuito.

Il credito d’imposta richiedibile risulta essere diverso in base alle caratteristiche del bene acquistato e in base al periodo di acquisto. In particolare se i beni acquistati :

– sono beni materiali indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017   il cui acquisto è avvenuto o avverrà tra il 16/11/2020 ed il 31/12/2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022 se l’ordine sarà accettato dal venditore entro il 31/12/2021 previo versamento in acconto del 20% del prezzo finale del bene), il credito d’imposta richiedibile sarà pari al 50% del costo per investimenti inferiori a 2,5 milioni di euro, al 30% del costo per investimenti sostenuti tra 2.5  e 10 milioni di euro e pari al 20% per importi tra 10 e 20 milioni di euro;

– sono beni materiali indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017   il cui acquisto è avvenuto o avverrà tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 se l’ordine sarà accettato dal venditore entro il 31/12/2022 previo versamento in acconto del 20% del prezzo finale del bene), il credito d’imposta richiedibile sarà pari al 40% del costo per investimenti inferiori a 2,5 milioni di euro, al 20% del costo per investimenti sostenuti tra 2.5  e 10 milioni di euro e pari al 20% per importi inclusi tra 10 e 20 milioni di euro;

– sono beni materiali 4.0 indicati nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017 incrementato dalla Legge di Bilancio 2018   il cui acquisto è avvenuto o avverrà tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 se l’ordine sarà accettato dal venditore entro il 31/12/2022 previo versamento in acconto del 20% del prezzo finale del bene) il credito d’imposta richiedibile sarà pari al 20% calcolato su un costo massimo di 1 milione di euro;

Per tutti gli altri investimenti in  beni materiali non 4.0 e beni immateriali eseguiti da imprese ed esercenti arti e professioni Il credito d’imposta che potrà essere richiesto sarà pari al 10% del costo del bene fino ad 1 milione di euro se trattasi di bene immateriale e fino a 2 milioni di euro in caso di beni materiali il cui acquisto è avvenuto o avverrà tra il 16/11/2020 ed il 31/12/2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022 se l’ordine sarà accettato dal venditore entro il 31/12/2021 previo versamento in acconto del 20% del prezzo finale del bene) oppure al 6% del costo del bene fino ad 1 milione di euro se trattasi di bene immateriale e fino a 2 milioni di euro in caso di beni materiali il cui acquisto avverrà tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 se l’ordine sarà accettato dal venditore entro il 31/12/2022 previo versamento in acconto del 20% del prezzo finale del bene.

Per poter utilizzare il credito d’imposta maturato e richiesto, la legge 160/19 ha previsto delle limitazioni ovvero, l’azienda :

-,deve essere in possesso di un DURC regolare;

– non deve aver ricevuto sanzioni relative all’articolo 9, comma 2 del Dlgs 231/01 per violazioni di norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

 non deve essere sottoposta a liquidazione, concordato preventivo.

Il credito maturato potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 per il pagamento di imposte tasse e contributi.

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