NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ECONOMICHE NEI MAGGIORI CENTRI STORICI

A partire da oggi 18 novembre 2020 e fino al prossimo 14 gennaio 2021 è possibile richiedere sul sito dell’Agenzia delle Entrate il contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri storici ad alta vocazione turistica individuati dal D.L. 104/2020 art. 59.
In particolare al comma 1 dell’art. 59 vengono individuate le zone interessate, cosiddette zone A, di 29 Comuni definiti ad alta vocazione turistica. I 29 Comuni interessati sono Venezia Verbania Firenze Rimini Siena Pisa Roma Como Verona Milano Urbino Bologna La Spezia Ravenna Bolzano Bergamo Lucca Matera Padova Agrigento Siracusa Ragusa Napoli Cagliari Catania Genova Palermo Torino Bari.
Come il precedente contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate, anche questo viene erogato solo in presenza di alcuni requisiti:
– avere la partita iva aperta al 30 giugno 2020
– aver registrato un ammontare di corrispettivi/vendite di Giugno 2020 inferiore di 2/3 all’ammontare dei corrispettivi vendite di Giugno 2019. Relativamente a coloro che esercitano attività si servizio del trasporto pubblico non di linea, la zona territoriale da prendere in considerazione è quella definita dall’ambito territoriale di esercizio dell’attività. 
– aver iniziato l’attività prima del 1/7/2019.
Il calcolo del contributo spettante è sempre lo stesso ovvero:
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 
– 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’importo minimo del contributo è pari ad Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per le persone giuridiche. Mentre l’importo massimo erogabile ammonta ad € 150.000A partire da oggi 18 novembre 2020 e fino al prossimo 14 gennaio 2021 è possibile richiedere sul sito dell’Agenzia delle Entrate il contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri storici ad alta vocazione turistica individuati dal D.L. 104/2020 art. 59.
In particolare al comma 1 dell’art. 59 vengono individuate le zone interessate, cosiddette zone A, di 29 Comuni definiti ad alta vocazione turistica. I 29 Comuni interessati sono Venezia Verbania Firenze Rimini Siena Pisa Roma Como Verona Milano Urbino Bologna La Spezia Ravenna Bolzano Bergamo Lucca Matera Padova Agrigento Siracusa Ragusa Napoli Cagliari Catania Genova Palermo Torino Bari.
Come il precedente contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate, anche questo viene erogato solo in presenza di alcuni requisiti:
– avere la partita iva aperta al 30 giugno 2020
– aver registrato un ammontare di corrispettivi/vendite di Giugno 2020 inferiore di 2/3 all’ammontare dei corrispettivi vendite di Giugno 2019. Relativamente a coloro che esercitano attività si servizio del trasporto pubblico non di linea, la zona territoriale da prendere in considerazione è quella definita dall’ambito territoriale di esercizio dell’attività. 
– aver iniziato l’attività prima del 1/7/2019.
Il calcolo del contributo spettante è sempre lo stesso ovvero:
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 
– 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’importo minimo del contributo è pari ad Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per le persone giuridiche. Mentre l’importo massimo erogabile ammonta ad € 150.000

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