L’AVVISO BONARIO: COME DIFENDERSI

In questi ultimi giorni si sente parlare spesso di avvisi bonari emessi dall’agenzia delle entrate. Ma cosa sono?
Gli avvisi bonari sono delle comunicazioni ufficiali che vengono emesse dall’Agenzia delle Entrate, quando a seguito di controlli, anche automatizzati, l’Ufficio riscontra delle irregolarità da “sistemare” sulle dichiarazioni presentate .  
Ricevere un avviso bonario non significa automaticamente “dover pagare” ma è necessario andare a verificare tempestivamente da cosa è stato originato, poiché trascorsi 30 giorni dalla notifica, se il contribuente non esegue il pagamento, l’agenzia provvede ad iscrivere il debito al ruolo (ovvero emissione di cartella esattoriale) aumentando l’imposta richiesta con una sanzione del 30% più  gli interessi per il periodo che va dal mancato pagamento alla riscossione della cartella.  
Ma cosa fare quando si riceve un avviso bonario che si ritiene non dovuto?
La strada più semplice è quello di contattare il CIVIS mediante il vostro cassetto fiscale oppure contattare l’agenzia delle entrate (anche se più difficile negli ultimi anni) il cui numero verde è reperibile sul sito ufficiale e risolvere la cosa al momento. 
Non sempre il CIVIS tuttavia è in grado di operare le dovute correzioni, quindi il passo successivo  sarà presentare un’istanza di autotutela nella quale verrà indicata la motivazione che necessaria per annullare l’avviso.
L’autotutela può essere presentata sia dal contribuente che da un intermediario ed è la procedura più economica da seguire. Tuttavia non sempre è sufficiente per chiudere una controversia con l’Agenzia delle Entrate. Questo perché l’Agenzia potrebbe non rispondere o rispondere tardivamente  all’autotutela stessa e quindi far decorrere i termini per presentare il ricorso tributario.
A questo punto le scelte sono 2. 
La prima è presentare il ricordo tributario sulla base dell’avviso bonario come anche indicato dalla sentenza 22536 del 15/10/2020 dove la Corte Suprema ha ribadito che gli avvisi di irregolarità ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 informando il contribuente di una pretesa da parte dell’agenzia delle entrate può essere immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario. 
La seconda strada è attendere la relativa cartella esattoriale e procedere poi alla sua impugnazione
Il mio consiglio è sempre di fare attenzione alle date da rispettare oltre al fatto che, qualora questi avvisi fossero reali, è sempre meglio prevenire il tutto con una pianificazione fiscale piuttosto che presentare ricorsi su ricorsi!

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