REGIME CONTABILE: SEMPLIFICATO O ORDINARIO

Quando viene avviata un’attività d’impresa bisogna sempre tener conto del regime contabile applicabile. A tal proposito bisogna sottolineare che non sempre è possibile scegliere il regime contabile in quanto il alcuni casi, ad esempio le società di capitali, il regime da applicare è obbligatoriamente quello ordinario.

La contabilità semplificata si applica generalmente (e non obbligatoriamente visto che per scelta possono optare per un regime contabile rdinario) alle imprese individuali e alle società di persone che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a:
– € 309.874,14 euro in caso di  imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
– € 516.456,90 euro  in caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
Le imprese in contabilità semplificata devono redigere:
– i registri IVA (acquiti e vendite):
– il registro dei cespiti ammortizzabili che può essere però omesso nel caso in cui le annotazioni relative a tali beni avvenga nel registro iva acquisti.
Per il profesionista in contabilità semplificata (regime naturale in quanto non susiste un limite del volume dei ricavi) oltre ai registri iva e libro dei beni ammortizzabili, deve obbligatoriamente tenere il regitro degli incassi e dei pagamenti necessario alla determinazione del reddito. Il registro può essere omesso solo in caso di annotazioni in apposite sezioni dei registri iva dei pagamenti e degli incassi, nonchè dell’ammontare delle somme non percepiti e delle spese non pagate, visto che il reddito del professionista viene determinato secondo il criterio di cassa.

La contabilità ordinaria viene obbligatoriamente applicata dalle società di capitali sempre  (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative). Mentre le società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo) e le imprese individuali possono optare per scelta tale regime oppure al verificarsi delle condizioni oppote a quelle sopra elencate. 
Le imprese in contabilità ordinarie devono tenere:
– i registri IVA:
– il registro dei cespiti ammortizzabili;
– il libro giornale;
– il libro degli inventari;
– il libro mastro.
II professionista che opta per il regime di contabilità ordinaria devono tenere, oltre ai registri IVA, anche il registro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari.

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