OBBLIGO INFORMATIVO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL 2020 DALLA P.A. ENTRO L’01/01/2022

A titolo informativo si ricorda che in via del tutto occasionale, entro il prossimo 1° gennaio 2022 sarà necessario assolvere l’obbligo informativo previsto dalla Legge 124/2017 relativo alla pubblicazione delle erogazioni dei contributi pubblici ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nel corso del 2020 (le somme devono essere state materialmente ricevute nel 2020).

Gli unici soggetti esclusi dalla pubblicazione sono i professionisti, quindi dovranno adempiere a tale obbligo tutti i soggetti iscritti alle Camere di Commercio, ovvero: ditte Individuali; società cooperative; società di persone e di capitali.

L’obbligo di pubblicazione si rileva:

– in presenza di un singolo contributi ricevuto superiore a 10.000 euro;

– in presenza di più contributi ricevuti inferiori ad 10.000 euro, quando la loro somma complessiva sfora tale soglia. Esempio non ho l’obbligo di pubblicizzare l’erogazione ricevuta se ho ottenuto un contributo di 7.000 euro ma se ho ottenuto 4 diversi contributi (il primo di 1.000,00 il secondo di 600,00, il terzo di 7.000 ed il quarto di 3.000) per un totale di 11.600 euro, avendo superato la soglia dei 10.000 euro complessivi, dovrò dichiararli tutti.

I contributi da pubblicizzare sono i contributi (sia in conto capitale che in conto esercizio), i sussidi, le sovvenzioni, le garanzia pubbliche su finanziamenti ricevuti e l’utilizzo di beni pubblici a condizione di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato.

Non sono invece da pubblicizzare i contributi a fondo perduto “COVID” poiché, pur essendo erogati a titolo risarcitorio, presentano il carattere di generalità in quanto erogati ad un numero elevato di soggetti.

La pubblicizzazione potrà essere effettuata o su siti internet/pagine facebook aziendali oppure, per i soggetti obbligati a redigere il bilancio, nella nota integrativa.

Per coloro che non hanno siti internet si potrà provvedere contattando le associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Per chi non adempie all’obbligo di pubblicazione p prevista la sanzione amministrativa pari all’1% dell’importo ricevuto con un minimo di € 2.000. Se poi, entro 10 giorni dalla contestazione l’impresa non provvedesse ad aggiornare la situazione, questa sarà condannata a restituire l’intero contributo ricevuto.

CONTRA

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